COMITATO DI QUARTIERE

DI VENTIMIGLIA ALTA

Home Page

Consiglio di Quartiere Programma di lavoro Direttivo Sito Ventimiglia Alta
Verbali Consiglio Comunicati Stampa Rassegna Stampa Come contattarci Links

   

STATUTO

Articolo n. 1 - Costituzione e sede


E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “ Comitato di Quartiere di Ventimiglia Alta”, ai sensi della legge 11/08/1991, N. 266 e della legge regionale 28 maggio 1992, N. 15 e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
Essa ha sede in Ventimiglia, via Garibaldi 24, presso il domicilio dell’attuale Presidente.
Eventuali cambi di sede non comportano modifiche allo statuto, ma saranno comunicati ai soci e agli Enti preposti.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo n. 2 - Durata


La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo n. 3 - Finalità e attività


Il Comitato di quartiere si propone, senza scopo di lucro:

  1. di promuovere la riqualificazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale di Ventimiglia Alta;     
  2.  di stimolare lo spirito di dibattito e di partecipazione diretta di tutti gli abitanti del quartiere alla vita pubblica e all’amministrazione della città;
  3. di intraprendere iniziative volte a migliorare la qualità della vita del quartiere;
  4. di vigilare per la tutela dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento;
  5. di vigilare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico;
  6. di vigilare per la tutela, la valorizzazione e il restauro conservativo del patrimonio immobiliare pubblico e privato di Ventimiglia Alta;
  7. di collaborare con organizzazioni culturali, ricreative e sociali;
  8. di intervenire presso gli organi e le autorità competenti al fine di risolvere i problemi di interesse generale che saranno individuati;
  9. di intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Articolo n. 4 - I Soci


Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione, risiedono, hanno domicilio o attività commerciale in Ventimiglia Alta.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio.
I Soci possono essere:

  • Volontari
  • Ordinari

Sono Soci Volontari quelli che partecipano alla vita dell’Associazione prestando parte del loro tempo nell’attività associativa e per i quali l’Associazione  stipula le polizze assicurative indicate dalla legge.
Sono Soci Ordinari tutti quelli che partecipano alla vita dell’associazione solo attraverso l’Assemblea.
La qualità di socio si acquista all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Soci dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. L’Associazione tiene costantemente aggiornati gli elenchi dei Soci in un apposito registro, uno per i Soci Volontari, uno per i Soci Ordinari, e lo tiene disponibile per la consultazione.

 

Articolo n. 5 - Diritti dei Soci


Sia i Soci Ordinari che i Soci Volontari hanno diritto alla piena partecipazione alla vita dell’Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, hanno diritto alla paritetica legittimazione al voto in Assemblea ed hanno paritetico diritto di accesso alle cariche sociali.
Riuniti in assemblea i soci hanno diritto di voto per:

  • l’approvazione e le modifiche dello Statuto
  • stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione
  • l’approvazione del bilancio
  • la ratifica degli eletti al Consiglio Direttivo.

I Soci eleggeranno i membri del Consiglio Direttivo durante le elezioni.
Il Socio potrà recedere dall’Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio.

Articolo n. 6 - Doveri dei Soci


I Soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa e dalla legge.
L’Associazione assicura i Soci, durante le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo n. 7 - Esclusione dei Soci


I Soci possono essere esclusi dall’Associazione qualora:

  • il loro comportamento sia in contrasto con gli scopi e le politiche dell’Associazione
  • senza giustificati motivi non adempiano puntualmente agli impegni assunti con l’Associazione
  • intervengano gravi motivi oggettivi.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio. La delibera di esclusione ha efficacia immediata. Se la delibera riguarda un componente del Consiglio è necessario il parere favorevole di almeno undici Consiglieri.
In caso di presentazione di ricorso, la prima Assemblea generale sarà chiamata a deliberare.

Articolo n. 8 - Dipendenti e collaboratori


Gli aderenti al comitato di quartiere prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l’Associazione stessa. L’Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti e assicurandoli contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. L’Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

Articolo n. 9 – Organi sociali


Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea Generale
  2. il Consiglio
  3. il Direttivo
  4. il Presidente

Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite sono gratuite.

Articolo n.10- Assemblea dei Soci


L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, essa delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita dalla maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione, almeno due ore dopo, è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il quorum di tre quarti dei Soci ed il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno, o ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio o da almeno 1/10 dei membri dell’Assemblea generale dei Soci.
Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è convocata ufficialmente mediante avvisi affissi alle bacheche dell’Associazione, almeno cinque giorni prima per l’Assemblea Ordinaria e almeno sette giorni prima per l’Assemblea Straordinaria. Sarà cura del Direttivo attivarsi perché la convocazione abbia la massima diffusione utilizzando, quando possibile, anche altri mezzi di comunicazione: e-mail, avvisi a mezzo stampa e altri idonei mezzi di comunicazione disponibili.

Articolo n. 11 – Attribuzioni dell’Assemblea


L’Assemblea in convocazione Ordinaria:

  • approva ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo
  • approva la relazione del Consiglio relativa all’anno precedente
  • approva il progetto annuale di lavoro proposto dal Consiglio
  • delibera su eventuali proposte alternative poste all’ordine del giorno
  • ratifica l’elezione dei membri del Consiglio
  • durante le elezioni elegge ogni cinque anni il Consiglio
  • stabilisce l’ammontare di eventuali quote associative.

L’Assemblea in convocazione Straordinaria:

  • delibera le modifiche allo Statuto
  • decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dal presente Statuto nell’articolo n. 20.

Articolo n.12- Elezione del Consiglio


L’elezione dei Consiglieri è effettuata durante due giornate consecutive, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, ogni cinque anni, entro un mese dalla scadenza del quinto anno, in luogo di volta in volta individuato dal Consiglio.
I Soci esprimono il loro voto a scrutinio segreto, barrando con una “X” i nominativi dei candidati prescelti. Possono essere indicate da parte di ciascun elettore sino ad un massimo di quindici preferenze.
Coloro che intendono candidarsi devono presentare la relativa richiesta al Presidente entro il settimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni.
Le operazioni di voto e di scrutinio sono dirette e svolte dal Consiglio uscente e/o da persone da esso indicate.
Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Sono eletti Consiglieri i primi quindici canditati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, ove occorra, è eletto il candidato più anziano. Nel caso che gli eletti al Consiglio risultino meno di quindici è facoltà del Consiglio eletto, nel corso della prima riunione, nominare per cooptazione i membri mancanti.

Articolo n. 13- Il Consiglio


Il Consiglio di Quartiere è costituito da quindici membri eletti, a maggioranza relativa e con scrutinio segreto, dall’Assemblea dei Soci.

  1. Possono eleggere ed essere eletti solo i Soci maggiorenni.
  2. I membri del Consiglio di Quartiere durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  3. In caso di dimissioni di Consiglieri eletti o di vacanza per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Quartiere provvederà alla loro sostituzione con i primi non eletti o, in caso di mancanza, per cooptazione.
  4. Il Consiglio di Quartiere nomina a maggioranza assoluta nella prima seduta, da tenersi entro un mese dall’elezione, il proprio Presidente con voto palese. Nomina inoltre gli altri componenti del Direttivo: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e i tre membri aggiunti, con voto segreto e a maggioranza relativa.
  5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il proprio Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri.
  6. Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive sarà dichiarato decaduto e sostituito.
  7. Il Consiglio di Quartiere potrà dotarsi di un proprio regolamento interno nel rispetto comunque dei principi e delle norme del presente Statuto.
  8. Il Consiglio di Quartiere è convocato con almeno cinque giorni di anticipo, con avviso scritto, o email, e deve contenere l’ordine del giorno. Tale comunicazione è a carico del Presidente.
  9. Il Consiglio, qualora lo ritenesse necessario, può essere affiancato da membri esterni senza diritto di voto.

Articolo n. 14 – Il Direttivo


Il Direttivo è costituito da sette membri del Consiglio, essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Direttivo, qualora lo ritenesse necessario, può essere affiancato da membri esterni senza diritto di voto.
Il Direttivo ha il compito di:

  • eseguire le deliberazioni del Consiglio
  • redigere i bilanci
  • proporre al Consiglio tutte le iniziative necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari
  • informare periodicamente i cittadini di Ventimiglia Alta dell’attività svolta dal Consiglio.

Articolo n.15-  Il Presidente


Il Presidente:

  • Ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la firma sociale.
  • Stipula convenzioni tra l’Associazione e altri Enti o soggetti, previa delibera del Consiglio.
  • Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio e il Direttivo, vigila affinché siano rispettate le norme statutarie.
  • In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  • In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo n. 16 – Il Segretario


Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro Soci.
  • Provvede al disbrigo della corrispondenza.
  • E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni.
  • E’ a capo del personale.

Articolo n. 17 – Il Tesoriere


Il Tesoriere provvede:

  1. Alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio.
  2. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogati.
  3. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre.
  4. Redige ogni anno il bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo.

Articolo n. 18 – Risorse economiche


L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • eventuali quote associative
  • contributi e donazioni di privati o di istituti di credito
  • contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche e private
  • contributi di organismi internazionali
  • donazioni e lasciti testamentari
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
  • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’Associazione.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Articolo n. 19 – Bilanci


L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed un bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sia il rendiconto consuntivo che il preventivo sono depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea.

Articolo n. 20 – Scioglimento


In caso di scioglimento dell’Associazione i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono scopi analoghi. L’Assemblea Straordinaria di scioglimento si farà carico di individuare tali beneficiari.

Articolo n. 21 – Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Inizio pagina